Art. 2230. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Prestazione d'opera intellettuale.
Dispositivo
Art. 2230.
(Prestazione d'opera intellettuale).
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione