Art. n°
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Art. 2232. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esecuzione dell'opera.

Dispositivo

Art. 2232.

(Esecuzione dell'opera).


Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Puo' tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilita', di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri e' consentita dal contratto o dagli usi e non e' incompatibile con l'oggetto della prestazione.



Ratio Legis


Spiegazione