Art. n°
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Art. 2236. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' del prestatore d'opera.

Dispositivo

Art. 2236.

(Responsabilita' del prestatore d'opera).


Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.



Ratio Legis


Spiegazione