Art. n°
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Art. 325. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Termini per le impugnazioni.

Dispositivo

Art. 325.

(Termini per le impugnazioni).


Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. ((72))


Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta.


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AGGIORNAMENTO (67)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla legge 4 dicembre


1992, n. 477, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio


1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio


1994."


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AGGIORNAMENTO (72)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.legge 7 ottobre


1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994,


n. 673, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile


1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile


1995."


La Legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.legge 7 ottobre


1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994,


n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di


cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39


a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".



Ratio Legis


Spiegazione