Art. n°
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Art. 330. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Luogo di notificazione dell'impugnazione.

Dispositivo

Art. 330.

(Luogo di notificazione dell'impugnazione).


Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ((, ai sensi dell'articolo 170,)) presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.


L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.


Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.



Ratio Legis


Spiegazione