Art. 333. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impugnazioni incidentali.
Dispositivo
Art. 333.
(Impugnazioni incidentali).
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione