Art. 424. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Assistenza del consulente tecnico.
Dispositivo
Art. 424.
(( (Assistenza del consulente tecnico). ))
((Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.
Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.))
Articoli correlati nel
Codice Procedura Civile 2018
LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione