Art. n°
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Art. 439. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Cambiamento del rito in appello.

Dispositivo

Art. 439.

(Cambiamento del rito in appello).


La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427. (88) ((90))


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AGGIORNAMENTO (88)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della Legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".


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AGGIORNAMENTO (90)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".


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Ratio Legis


Spiegazione