Art. 425. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali.
Dispositivo
Art. 425.
(( (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali). ))
((Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
A tal fine, il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.))
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione