Art. n°
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Art. 425. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali.

Dispositivo

Art. 425.

(( (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali). ))


((Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.


Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.


A tal fine, il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.


Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.))


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