Art. n°
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Art. 713. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Provvedimenti del presidente.

Dispositivo

Art. 713.

(Provvedimenti del presidente).


Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, puo' con decreto rigettare senz'altro la domanda; altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.((12))


Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e' comunicato al pubblico ministero.


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AGGIORNAMENTO (12)


La Corte Costituzionale con sentenza 2-5 luglio 1968, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 6/7/1968, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 713, primo comma, secondo periodo, del Codice di procedura civile, nella parte in cui permette al Tribunale di rigettare senz'altro, e cioe' senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda di interdizione o di inabilitazione ove il pubblico ministero ne faccia richiesta".



Ratio Legis


Spiegazione