Art. 716. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando.
Dispositivo
Art. 716.
(Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando).
L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio ((previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile)).
Articoli correlati nel
Codice Procedura Civile 2018
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione