Art. 714. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Istruzione preliminare.
Dispositivo
Art. 714.
(Istruzione preliminare).
All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori ((previsti nell'art. 419 del codice civile)).
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione