Art. n°
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Art. 2 Cod.Com.2018

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Campo di applicazione

Dispositivo

Art. 2

Campo di applicazione


1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:


a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico,


ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;


b) attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato;


c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione


elettronica;


d) servizi radioelettrici.


2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:


a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e


servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;


b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio


2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;


c) disciplina dei servizi della societa' dell'informazione,


definiti dalla Legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal D.LGS. 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal D.LGS. 9 aprile 2003, n. 70.


3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le


norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.



Ratio Legis


Spiegazione