Art. 2 Cod.Com.2018
Campo di applicazione
Dispositivo
Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione
elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e
servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della societa' dell'informazione,
definiti dalla Legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal D.LGS. 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal D.LGS. 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le
norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
Ratio Legis
Spiegazione