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Art. 4 Cod.Com.2018

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Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di

Dispositivo

Art. 4

Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di


comunicazione elettronica


1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione


elettronica e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:


a) liberta' di comunicazione;


b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il


mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;


c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di


concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.


2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le


imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.


3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione


elettronica e' volta altresi' a:


a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi


e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;


b) garantire la trasparenza, pubblicita' e tempestivita' delle


procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e private;


c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di


autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;


d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli


effetti distorsivi della concorrenza;


e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e


servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;


f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione


per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;


g) garantire la convergenza, la interoperabilita' tra reti e


servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;


h) garantire il rispetto del principio di neutralita'


tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita' di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.


4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di


comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.



Ratio Legis


Spiegazione