Art. 103 Cod.Com.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sospensione - revoca - decadenza
Dispositivo
Art. 103
Sospensione - revoca - decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice,
ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale puo' essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito
dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall'autorizzazione generale e' pronunciata
quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
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Ratio Legis
Spiegazione