Art. 143 Cod.Com.2018
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Stazioni ripetitrici
Dispositivo
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono
conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso
amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
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Ratio Legis
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