Art. 144 Cod.Com.2018
Autorizzazioni speciali
Dispositivo
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione
generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore puo' essere conseguita da:
a) Universita' ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente
costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro
attivita' istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere
affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di eta' non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.
Ratio Legis
Spiegazione