Art.184 Rapporti Cod.Com.2018
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con gli armatori
Dispositivo
Art.184
Rapporti con gli armatori
1. Nei rapporti con gli armatori le societa' di cui all'articolo
183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
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Ratio Legis
Spiegazione
