Art. 187 Cod.Com.2018
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Sospensione, revoca, decadenza
Dispositivo
Art. 187
Sospensione, revoca, decadenza
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all'articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 e' dichiarata
decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.
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Ratio Legis
Spiegazione