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Art. 194 Cod.Com.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi

Dispositivo

Art. 194

Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi


da diporto


1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto,


l'autorizzazione all'esercizio e' rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.


2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle


normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche e' affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.


3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma


2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e' affidato all'armatore.



Ratio Legis


Spiegazione