Art. 196 Cod.Com.2018
Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
Dispositivo
Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la
sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessita'.
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario
del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere
richiesti all'autorita' marittima portuale dalla societa' che gestisce il servizio, dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati
tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
5. Le spese sostenute per l'effettuazione dei collaudi e delle
ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali attivita'.
Ratio Legis
Spiegazione