Art. 209 Cod.Com.2018
Installazione di antenne riceventi del servizio di
Dispositivo
Installazione di antenne riceventi del servizio di
radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non
possono opporsi alla installazione sulla loro proprieta' di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono
in alcun modo impedire il libero uso della proprieta', secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprieta' medesima od a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91,
nonche' il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme
tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui e' dovuta un'equa indennita' che, in mancanza di accordo fra le parti, sara' determinata dall'autorita' giudiziaria.
Ratio Legis
Spiegazione