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Art. 209 Cod.Com.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Installazione di antenne riceventi del servizio di

Dispositivo

Art. 209

Installazione di antenne riceventi del servizio di


radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.


1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non


possono opporsi alla installazione sulla loro proprieta' di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.


2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono


in alcun modo impedire il libero uso della proprieta', secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprieta' medesima od a terzi.


3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91,


nonche' il settimo comma dell'articolo 92.


4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme


tecniche emanate dal Ministero.


5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione


elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui e' dovuta un'equa indennita' che, in mancanza di accordo fra le parti, sara' determinata dall'autorita' giudiziaria.



Ratio Legis


Spiegazione