Art. 213 Cod.Com.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Vigilanza
Dispositivo
Art. 213
Vigilanza
1. Il Ministero ed il Ministero delle attivita' produttive,
congiuntamente, hanno facolta' di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.
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Ratio Legis
Spiegazione