Art. n°
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Art. 108. Cod.Ass.2018

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Accesso all'attivita' di intermediazione

Dispositivo

Art. 108.

Accesso all'attivita' di intermediazione


1. L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa e' riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109.


2. L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa non puo' essere esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.


3. E' inoltre consentita l'attivita' agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 2.


4. L'esercizio dell'attivita' di intermediario di assicurazione e riassicurazione e' vietato agli enti pubblici, agli enti o societa' da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno.



Ratio Legis


Spiegazione