Art. 108. Cod.Ass.2018
Accesso all'attivita' di intermediazione
Dispositivo
Accesso all'attivita' di intermediazione
1. L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa e' riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109.
2. L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa non puo' essere esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
3. E' inoltre consentita l'attivita' agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 2.
4. L'esercizio dell'attivita' di intermediario di assicurazione e riassicurazione e' vietato agli enti pubblici, agli enti o societa' da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno.
Ratio Legis
Spiegazione