Art. 116. Cod.Ass.2018
Attivita' in regime di stabilimento e di prestazione di servizi
Dispositivo
Attivita' in regime di stabilimento e di prestazione di servizi
1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previa comunicazione all'((IVASS)). L'((IVASS)) informa le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di estensione dell'attivita' sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, possono esercitare l'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'apposita comunicazione che l'((IVASS)) riceva dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine. L'((IVASS)) disciplina, con regolamento, la pubblicita' delle comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attivita' svolta dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2.
3. L'((IVASS)) rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attivita' di intermediazione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano.
4. L'((IVASS)) puo' adottare nei confronti dell'intermediario che non osservi le disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione, l'ulteriore svolgimento dell'attivita' sul territorio italiano.
Ratio Legis
Spiegazione