Art. n°
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Art. 35-quinquies TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Capitale e azioni della Sicaf.

Dispositivo

Art. 35-quinquies

(( (Capitale e azioni della Sicaf). ))


((1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile.


2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.


3. Lo statuto della Sicaf indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.


4. Lo statuto della Sicaf puo' prevedere:


a) limiti all'emissione di azioni nominative;


b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative;


c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;


d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo;


e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 4, la possibilita' di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in piu' soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento.


5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 non si applica, altresi', l'articolo 2356 del codice civile.


6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.))



Ratio Legis


Spiegazione