Art. n°
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Art. 35-sexies TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Assemblea della Sicav.

Dispositivo

Art. 35-sexies

(( (Assemblea della Sicav). ))


((1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.


2. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio' e' ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e' conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.


3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma secondo, del codice civile e' pubblicato anche con le modalita' previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della societa' e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma secondo, e' fissato in trenta giorni.))



Ratio Legis


Spiegazione