Art. 79-bis TUF 16.3.2018
Autorizzazione e revoca.
Dispositivo
(( (Autorizzazione e revoca).))
((1. L'autorizzazione e' rilasciata a condizione che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dal presente titolo. Il gestore di una sede di negoziazione puo' gestire i servizi di comunicazione dati previa verifica che esso rispetti le disposizioni del presente titolo. Il servizio e' inserito nell'autorizzazione del gestore della sede di negoziazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Consob rifiuta l'autorizzazione anche se ritiene che le persone che dirigeranno effettivamente l'attivita' del fornitore di servizi di comunicazione dati non possiedono i requisiti di onorabilita' e professionalita' o laddove esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che le stesse possano mettere a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell'integrita' del mercato.
3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati fornisce tutte le informazioni, compreso un programma di attivita' che includa i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa, necessarie per permettere alla Consob di accertarsi che tale fornitore abbia adottato, al momento dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo.
4. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione e iscrive i soggetti autorizzati ai servizi di comunicazione dati in un registro, accessibile al pubblico e regolarmente aggiornato.
5. L'autorizzazione specifica i servizi che i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati a prestare. Un soggetto autorizzato che intende ampliare la propria attivita' aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati presenta una richiesta di estensione dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e' valida in tutta l'Unione europea.
7. La Consob pronuncia la decadenza dell'autorizzazione rilasciata a un fornitore di servizi di comunicazione dati allorche' questo non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi.
8. La Consob puo' revocare l'autorizzazione prevista dal comma 1 quando:
a) il fornitore di servizi di comunicazione dati ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
b) il fornitore di servizi di comunicazione dati non soddisfa piu' le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione;
c) il fornitore di servizi di comunicazione dati ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente titolo;
d) il servizio di comunicazione dati e' interrotto da piu' di sei mesi o il fornitore rinunci espressamente all'autorizzazione.))
((73))
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Ratio Legis
Spiegazione