Art. n°
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Art. 79-ter.1 TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati.

Dispositivo

Art. 79-ter.1

(( (Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati).))


((1. I fornitori di servizi di comunicazione dati dispongono, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, di:


a) dispositivi efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA o un ARM che opera anche come gestore del mercato regolamentato o come impresa di investimento ovvero un gestore del mercato regolamentato o un APA che gestisce anche un CTP tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attivita';


b) risorse adeguate e dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.


2. La Consob detta con regolamento:


a) i requisiti organizzativi specifici dei meccanismi di pubblicazione (APA), dei sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e dei meccanismi di segnalazione (ARM);


b) gli elementi minimi che le informazioni rese pubbliche dall'APA e le informazioni consolidate dal CTP devono riportare;


c) le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies.


3. Qualora una sede di negoziazione effettui segnalazioni di operazioni in strumenti finanziari per conto di un'impresa di investimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, essa rispetta le disposizioni previste al comma 1, lettera b), nonche' le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi del comma 2, lettera a).))


((73))


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AGGIORNAMENTO (73)


Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".



Ratio Legis


Spiegazione