Art. 142 TUF 16.3.2018
Delega di voto
Dispositivo
Delega di voto
1. La delega di voto e' sottoscritta dal delegante, e' revocabile
e puo' essere conferita soltanto per singole assemblee gia'
convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive;
essa non puo' essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega puo' essere conferita anche solo per alcune delle
proposte di voto indicate nel modulo di delega ((o solo per alcune
materie all'ordine del giorno. Il rappresentante e' tenuto a votare
per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del
giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della
sollecitazione)). Le azioni per le quali e' stata conferita la
delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Ratio Legis
Spiegazione
