Art. n°
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Art. 144 TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Svolgimento della sollecitazione e della raccolta

Dispositivo

Art. 144

Svolgimento della sollecitazione e della raccolta


1. La ((Consob)) stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:


a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonche' le relative modalita' di diffusione;


b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonche' le condizioni e le modalita' da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;


c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identita' dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.


2. La Consob puo':


a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalita' di diffusione degli stessi;


((b) sospendere l'attivita' di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;))


c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.


3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27.


4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle societa', copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorita' di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorita' vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalita' inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.



Ratio Legis


Spiegazione