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Art. 146 Codice Crisi 2019

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Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

Dispositivo

Art. 146

Beni non compresi nella liquidazione giudiziale


1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:


a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;


b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;


c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile;


d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.


2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.



Ratio Legis


Spiegazione