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Art. 148 Codice Crisi 2019

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Corrispondenza diretta al debitore

Dispositivo

Art. 148

Corrispondenza diretta al debitore


1. Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.


2. La corrispondenza diretta al debitore che non e' una persona fisica e' consegnata al curatore.



Ratio Legis


Spiegazione