Art. 147 Codice Crisi 2019
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Alimenti ed abitazione del debitore
Dispositivo
Art. 147
Alimenti ed abitazione del debitore
1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
2. La casa della quale il debitore e' proprietario o puo' godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.
Articoli correlati nel
Codice Crisi 2019
Ratio Legis
Spiegazione