Art. 150 Codice Crisi 2019
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Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Dispositivo
Art. 150
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
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