Art. 158 Codice Crisi 2019
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Crediti non pecuniari
Dispositivo
Art. 158
Crediti non pecuniari
1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
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