Art. 159 Codice Crisi 2019
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Rendita perpetua e rendita vitalizia
Dispositivo
Art. 159
Rendita perpetua e rendita vitalizia
1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa e' riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.
2. Il creditore di una rendita vitalizia e' ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.
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Ratio Legis
Spiegazione