Art. 1035. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Attraversamento di acquedotti.
Dispositivo
Art. 1035.
(Attraversamento di acquedotti).
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui puo' attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purche' esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
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