Art. 1046. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Norme per l'esecuzione delle opere.
Dispositivo
Art. 1046.
(Norme per l'esecuzione delle opere).
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione