Art. n°
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Art. 1045. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Utilizzazione di fogne o di fossi altrui.

Dispositivo

Art. 1045.

(Utilizzazione di fogne o di fossi altrui).


I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facolta' di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi gia' risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere gia' eseguite, affinche' queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese gia' fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.



Ratio Legis


Spiegazione