Art. 1200. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Liberazione dalle garanzie.
Dispositivo
Art. 1200.
(Liberazione dalle garanzie).
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.
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Ratio Legis
Spiegazione