Art. n°
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Art. 1200. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Liberazione dalle garanzie.

Dispositivo

Art. 1200.

(Liberazione dalle garanzie).


Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.



Ratio Legis


Spiegazione