Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1246. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Casi in cui la compensazione non si verifica.

Dispositivo

Art. 1246.

(Casi in cui la compensazione non si verifica).


La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:


1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;


2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;


3) di credito dichiarato impignorabile;


4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;


5) di divieto stabilito dalla legge.



Ratio Legis


Spiegazione