Art. 1248. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Inopponibilita' della compensazione.
Dispositivo
Art. 1248.
(Inopponibilita' della compensazione).
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo' opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione