Art. 1251. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Garanzie annesse al credito.
Dispositivo
Art. 1251.
(Garanzie annesse al credito).
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo' piu' valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione