Art. 1447. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Contratto concluso in stato di pericolo.
Dispositivo
Art. 1447.
(Contratto concluso in stato di pericolo).
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessita', nota alla controparte, di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, puo' essere rescisso sulla domanda della parte che si e' obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, puo', secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
