Art. 1449. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Prescrizione.
Dispositivo
Art. 1449.
(Prescrizione).
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.
La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via di eccezione quando l'azione e' prescritta.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione