Art. 1476. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligazioni principali del venditore.
Dispositivo
Art. 1476.
(Obbligazioni principali del venditore).
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione