Art. n°
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Art. 1476. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obbligazioni principali del venditore.

Dispositivo

Art. 1476.

(Obbligazioni principali del venditore).


Le obbligazioni principali del venditore sono:


1) quella di consegnare la cosa al compratore;


2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto;


3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.



Ratio Legis


Spiegazione