Art. n°
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Art. 1478. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Vendita di cosa altrui.

Dispositivo

Art. 1478.

(Vendita di cosa altrui).


Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.


Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta' dal titolare di essa.



Ratio Legis


Spiegazione