Art. 1478. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Vendita di cosa altrui.
Dispositivo
Art. 1478.
(Vendita di cosa altrui).
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta' dal titolare di essa.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione