Art. 1511. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Denunzia nella vendita di cose da trasportare.
Dispositivo
Art. 1511.
(Denunzia nella vendita di cose da trasportare).
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita' apparenti decorre dal giorno del ricevimento.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione