Art. 1516. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore.
Dispositivo
Art. 1516.
(Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore).
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore puo' fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione